DAL MONDO ASSICURATIVO


A cura della redazione ASSITECA

Decreto sulla Sicurezza del Lavoro: nuove disposizioni
e soluzioni assicurative

 Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo 81/08 recante il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con il "Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro" (303 articoli, 12 Titoli e 50 allegati) Charlie Chaplinviene attuata anche l'ultima parte della Legge Delega 123 dell'agosto 2007 eviene abrogato il D.Lgs. 626/94.
Questi provvedimenti ridisegnano il quadro dei diritti dei lavoratori, visto che la prima novità importante riguarda l'estensione a tutte le prestazioni lavorative delle direttive sulla sicurezza. Il Testo Unico sancisce infatti il principio in base al quale il lavoratore deve essere tutelato in quanto tale, a prescindere dalle dimensioni dell'azienda in cui opera, dal sesso e dalla nazionalità.
Per quanto riguarda il campo di applicazione delle norme sulla sicurezza si prevede una generalizzazione a tutti i tipi di contratto, compresi quelli a progetto, a termine, a collaborazione o di telelavoro; unica eccezione i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio (ai quali si applica l'articolo 70 del D.Lgs. 276 del 2003).
La norma prevede esplicite sanzioni, che possono arrivare fino all'arresto, per quei datori di lavoro che non ottemperino agli obblighi sulla sicurezza.
In caso di incidenti mortali, quando vengano riscontrate responsabilità da parte dell'azienda, sono previste inoltre sanzioni amministrative fino a 1,5 milioni di euro con la sospensione dell'attività.
Scattano poi – solo in questi casi - l'interdizione alla collaborazione con la Pubblica Amministrazione e la possibilità di partecipare a gare d'asta e ad appalti pubblici.
E’ stato poi introdotto il Libretto sul Rischio Sanitario, rafforzato il rapporto tra luogo di lavoro e Asl, rinvigorita la figura del medico competente, promossa l'attività per la formazionedei datori di lavoro e introdotta la figura del Rappresentante della Sicurezza nei luoghi dilavoro (Rls). Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono attribuiti compiti e funzioni precise. Con la riforma gli Rls potranno essere eletti in tutte le aziende a prescindere dal numero dei dipendenti. In sostanza ai lavoratori è data la possibilità di avere una rappresentanza che vigili sulla corretta applicazione delle norme (obbligatorie) sulla sicurezza.
Ecco di seguito quali sono i punti cardine della Legge.

Obblighi per il datore di lavoro

Sanzioni

Sospensione attività d’impresa e interdizione alla partecipazione ad appalti pubblici

 Sorveglianza sanitaria

LE SOLUZIONI ASSICURATIVE
Per rispondere alle accentuate esigenze di tutela delle aziende, Assiteca ha predisposto, in collaborazione con primarie compagnie, un “Pacchetto Sicurezza sul Lavoro” composto da tre aree assicurative che avranno la caratteristica di prevedere, nei singoli testi, le estensioni necessarie a garantire il recepimento delle nuove norme.

* Polizza di tutela legale
Con l'aggravarsi e il moltiplicarsi del rischio di dover affrontare una controversia civile o un procedimento penale, diventa fondamentale valutare la stipula di una polizza di tutela legale. La garanzia apposita proposta nel “Pacchetto Sicurezza" prevede:

* Polizza RCTO II Rischio
A fronte di un sicuro incremento degli importi dei risarcimenti richiesti da terzi o dipendenti eaccordati dalle autorità competenti(recentemente ci sono state richieste anchesuperiori al milione di euro per persona), ilmassimale previsto nella polizza RCTO giàsottoscritta dall’azienda potrebbe risultare
insufficiente. Assiteca offre la possibilità di ottenere massimali integrativi particolarmente elevati, anche fino a 5 milioni di euro. La garanzia proposta opera in secondo rischio e agisce quindi in eccedenza al massimale della polizza già presente in azienda.

* Polizza di Responsabilità Civile degli Organi di gestione e controllo delle Società
In merito alle responsabilità patrimoniali in capo ai rappresentanti della Società, risulta di particolare interesse valutare la sottoscrizione di questa garanzia definita  anche D&O "Directors and Officers Liability". La polizza è contratta dall'azienda e assicura i consiglieri di amministrazione, gli amministratori, il direttore generale, i dirigenti, i sindaci (o cariche equivalenti), garantendoli dalle azioni di coloro che, avendo subito danni dal loro operato, possono aggredirne il patrimonio personale. Con riferimento al D.Lgs. 231/2001, il novero dei soggetti assicurati è quindi esteso ai Membri dell’Organismo di Vigilanza. La copertura è duplice: è garantita la responsabilità civile sia di ciascun assicurato per perdite pecuniarie derivanti da richieste di risarcimento a seguito di atto illecito, reale o presunto, sia della società nel caso in cui abbia indennizzato l’assicurato, o debba farlo, delle perdite pecuniarie di cui sopra.

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