DAL MONDO ASSICURATIVO
A cura della redazione ASSITECA
Decreto sulla Sicurezza del Lavoro: nuove disposizioni
e soluzioni assicurative
Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo 81/08 recante il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con il "Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro" (303 articoli, 12 Titoli e 50 allegati)
viene attuata anche l'ultima parte della Legge Delega 123 dell'agosto 2007 eviene abrogato il D.Lgs. 626/94.
Questi provvedimenti ridisegnano il quadro dei diritti dei lavoratori, visto che la prima novità importante riguarda l'estensione a tutte le prestazioni lavorative delle direttive sulla sicurezza. Il Testo Unico sancisce infatti il principio in base al quale il lavoratore deve essere tutelato in quanto tale, a prescindere dalle dimensioni dell'azienda in cui opera, dal sesso e dalla nazionalità.
Per quanto riguarda il campo di applicazione delle norme sulla sicurezza si prevede una generalizzazione a tutti i tipi di contratto, compresi quelli a progetto, a termine, a collaborazione o di telelavoro; unica eccezione i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio (ai quali si applica l'articolo 70 del D.Lgs. 276 del 2003).
La norma prevede esplicite sanzioni, che possono arrivare fino all'arresto, per quei datori di lavoro che non ottemperino agli obblighi sulla sicurezza.
In caso di incidenti mortali, quando vengano riscontrate responsabilità da parte dell'azienda, sono previste inoltre sanzioni amministrative fino a 1,5 milioni di euro con la sospensione dell'attività.
Scattano poi – solo in questi casi - l'interdizione alla collaborazione con la Pubblica Amministrazione e la possibilità di partecipare a gare d'asta e ad appalti pubblici.
E’ stato poi introdotto il Libretto sul Rischio Sanitario, rafforzato il rapporto tra luogo di lavoro e Asl, rinvigorita la figura del medico competente, promossa l'attività per la formazionedei datori di lavoro e introdotta la figura del Rappresentante della Sicurezza nei luoghi dilavoro (Rls). Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono attribuiti compiti e funzioni precise. Con la riforma gli Rls potranno essere eletti in tutte le aziende a prescindere dal numero dei dipendenti. In sostanza ai lavoratori è data la possibilità di avere una rappresentanza che vigili sulla corretta applicazione delle norme (obbligatorie) sulla sicurezza.
Ecco di seguito quali sono i punti cardine della Legge.
Obblighi per il datore di lavoro
- valutare tutti i rischi ed elaborare il documento conseguente a tale valutazione
- designare il Responsabile del servizio di prevenzione
- nominare il Medico competente
- individuare dei lavoratori incaricati al servizio di emergenza e prevenzione incendi, di salvataggio e primo soccorso, e fornirli di idonei dispositivi di protezione individuale
- richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori di tutte le misure previste dalle norme vigenti
- informare in tempo reale i lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
- formare e informare i lavoratori, i dirigenti e i preposti
- consentire la normale attività ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e consegnare loro copia del documento di valutazione di rischio
- comunicare agli enti preposti Inail e Ipsema i dati relativi agli infortuni
- munire tutti i lavoratori di una tessera di riconoscimento, ivi compresi quelli delle ditte in
- appalto e subappalto
- fornire informazioni al medico competente in merito alla natura dei rischi, organizzazione del lavoro, descrizione degli impianti, dati sulle malattie professionali e i relativi provvedimenti
- effettuare interventi di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali dove si svolge
- l'attività lavorativa.
Sanzioni
- arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro se non viene effettuata la valutazione dei rischi, redatto il documento di valutazione dei rischi e in caso di mancata nomina del Responsabile del servizio di prevenzione
- arresto da sei mesi a un anno quando la mancata valutazione dei rischi interessa imprese altamente pericolose.
Sospensione attività d’impresa e interdizione alla partecipazione ad appalti pubblici
- presenza di oltre il 20% di lavoratori in nero
- violazione ripetuta delle misure di riposo
- violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto
- violazioni che espongono al rischio di seppellimento (fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno)
- violazioni che espongono al rischio di folgoramento
- violazioni che espongono al rischio d'incendio (mancanza certificato prevenzione incendi per le attività soggette e dei mezzi di estinzione incendi)
- violazioni che espongono al rischio amianto (mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio lavori che possono comportarne il rischio di esposizione).
Sorveglianza sanitaria
- istituzione di un libretto sanitario e di rischio personale che seguirà l'intera vita lavorativa, anche quando si cambierà lavoro o mansione
- risultanze della sorveglianza sanitaria svolte dal medico competente dipendente dall'azienda annualmente comunicate al Ssn per il tramite della Asl territorialmente interessata
- disponibilità di un'informazione epidemiologica per milioni di lavoratori sottoposti a visite mediche professionali
- obbligo per le Aziende di tenere un registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, da trasmettere annualmente all'Ispesl e al Ssn.
LE SOLUZIONI ASSICURATIVE
Per rispondere alle accentuate esigenze di tutela delle aziende, Assiteca ha predisposto, in collaborazione con primarie compagnie, un “Pacchetto Sicurezza sul Lavoro” composto da tre aree assicurative che avranno la caratteristica di prevedere, nei singoli testi, le estensioni necessarie a garantire il recepimento delle nuove norme.
* Polizza di tutela legale
Con l'aggravarsi e il moltiplicarsi del rischio di dover affrontare una controversia civile o un procedimento penale, diventa fondamentale valutare la stipula di una polizza di tutela legale. La garanzia apposita proposta nel “Pacchetto Sicurezza" prevede:
- la difesa penale in caso di procedimento di accertamento e per le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 231/01 e per tutti i reati ad esso collegati;
- la difesa penale in caso di reati dolosi e colposi previsti dal D.Lgs. 231/01 e dalle norme riferite alla tutela dell’igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro (compresa Legge 123 e D.Lgs. 81/08 che sostituisce la L. 626);
- le opposizioni alle sanzioni amministrative senza limite alcuno;
- le spese per la difesa in sede di costituzione di parte civile nell’ambito del processo penale;
- le spese relative alle richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi. In ambito 231, questa polizza concorre inoltre al rimborso delle spese peritali per l’eliminazione delle carenze sul Modello Organizzativo che hanno determinato il reato.
* Polizza RCTO II Rischio
A fronte di un sicuro incremento degli importi dei risarcimenti richiesti da terzi o dipendenti eaccordati dalle autorità competenti(recentemente ci sono state richieste anchesuperiori al milione di euro per persona), ilmassimale previsto nella polizza RCTO giàsottoscritta dall’azienda potrebbe risultare
insufficiente. Assiteca offre la possibilità di ottenere massimali integrativi particolarmente elevati, anche fino a 5 milioni di euro. La garanzia proposta opera in secondo rischio e agisce quindi in eccedenza al massimale della polizza già presente in azienda.
* Polizza di Responsabilità Civile degli Organi di gestione e controllo delle Società
In merito alle responsabilità patrimoniali in capo ai rappresentanti della Società, risulta di particolare interesse valutare la sottoscrizione di questa garanzia definita anche D&O "Directors and Officers Liability". La polizza è contratta dall'azienda e assicura i consiglieri di amministrazione, gli amministratori, il direttore generale, i dirigenti, i sindaci (o cariche equivalenti), garantendoli dalle azioni di coloro che, avendo subito danni dal loro operato, possono aggredirne il patrimonio personale. Con riferimento al D.Lgs. 231/2001, il novero dei soggetti assicurati è quindi esteso ai Membri dell’Organismo di Vigilanza. La copertura è duplice: è garantita la responsabilità civile sia di ciascun assicurato per perdite pecuniarie derivanti da richieste di risarcimento a seguito di atto illecito, reale o presunto, sia della società nel caso in cui abbia indennizzato l’assicurato, o debba farlo, delle perdite pecuniarie di cui sopra.
